COMITATO REGIONALE CAMPANIA – 2002/2003 Comunicato Ufficiale n. 103 del 26 giugno 2003- pubbl. su www.figc-campania.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMI AGROPOLI E GELBISON – GARA GELBISON / AGROPOLI DEL 15.12.02 – PROM. (RIUNITI PER CONNESSIONE)

COMITATO REGIONALE CAMPANIA - 2002/2003 Comunicato Ufficiale n. 103 del 26 giugno 2003- pubbl. su www.figc-campania.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMI AGROPOLI E GELBISON - GARA GELBISON / AGROPOLI DEL 15.12.02 - PROM. (RIUNITI PER CONNESSIONE) La C.D., letti i reclami proposti dalle società Agropoli Calcio e Gelbison (riuniti per connessione), sciogliendo la riserva di cui al C.U. n. 61 del 30.01.2003, a seguito delle risultanze dell’Ufficio Indagini, assolutamente chiare nello stabilire la specifica responsabilità dei sostenitori della società Agropoli, non può che affermare che effettivamente il comportamento tenuto dalla tifoseria della società Agropoli (lancio di rotoli di carta, sedie, fumogeni e petardi di cui uno – prima della gara – colpiva il calciatore Serrapede Igino, della società Gelbison, procurandogli danni tali da renderne necessario il ricovero in ospedale), prima, durante e dopo la gara oggetto del reclamo, abbia comportato un’alterazione al potenziale atletico della società Gelbison. Essa, però, non ha influito sul regolare svolgimento della gara, per cui congrua e giusta appare la decisione adottata dal Giudice Sportivo. Va peraltro osservato che dalla relazione dell’Ufficio Indagini non sono emersi quegli elementi che la società Agropoli aveva sostenuto, in sede di audizione presso questa C.D. in data 27/1/2003, come idonei a sovvertire le risultanze degli atti ufficiali di gara; né è fondata la richiesta della società Gelbison di gara persa a carico della società Agropoli, per irregolare svolgimento. Invero, l’attuale formulazione dell’art. 12 C.G.S., comma 1, seconda parte, sancisce che non si applica la punizione sportiva della perdita della gara, qualora si verifichino fatti o situazioni, imputabili ad accompagnatori o sostenitori della società, che abbiano comportato unicamente alterazioni al potenziale atletico di una od entrambe le società e stabilisce, inoltre, che in questi casi debba essere irrogata una penalizzazione di punti, almeno pari a quelli conquistati al termine della gara, come, del tutto correttamente e congruamente, disposto dal Giudice Sportivo. Appare, infine, fondata la richiesta dei danni arrecati alla rete di recinzione da parte dei tifosi della società Agropoli. P.Q.M., DELIBERA di rigettare in ogni sua parte il reclamo proposto dalla società Agropoli, confermando la decisione adottata dal Giudice Sportivo; per quanto attiene al reclamo proposto dalla società Gelbison, respinge la richiesta di gara persa a carico della società Agropoli; in parziale accoglimento, obbliga la società Agropoli al risarcimento dei danni causati alla rete di recinzione dello stadio “G. Morra” di Vallo Della Lucania; ordina di incamerare la tassa, previo addebito sul conto, a carico della società Agropoli; nulla per la tassa non versata dalla società Gelbison.
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