COMITATO REGIONALE CAMPANIA – 2002/2003 Comunicato Ufficiale n. 103 del 26 giugno 2003- pubbl. su www.figc-campania.it Delibere della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO PROCURA FEDERALE NEI CONFRONTI SIG. FORMICOLA GIOVANNI (ALLENATORE U.S. AGROPOLI E DELLA SOCIETÀ U.S, AGROPOLI

COMITATO REGIONALE CAMPANIA - 2002/2003 Comunicato Ufficiale n. 103 del 26 giugno 2003- pubbl. su www.figc-campania.it Delibere della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO PROCURA FEDERALE NEI CONFRONTI SIG. FORMICOLA GIOVANNI (ALLENATORE U.S. AGROPOLI E DELLA SOCIETÀ U.S, AGROPOLI La C.D., vista la contestazione delle violazione dell’art. 1, comma 1, e dell’art. 17, comma 8, al sig. Formicola Giovanni e dell’art. 2, comma 4, C.G.S., a carico della società Agropoli, constatata l’assenza dei soggetti deferiti, sia all’udienza del 16.6.2003, sia a quella successiva del 23.6.2003; viste le richieste del sostituto Procuratore Federale, di inibizione del Formicola Giovanni per sei mesi e di ammenda di € 516,00 per la società Agropoli; tanto premesso, osserva che preliminarmente è opportuno stabilire il reale accadimento dei fatti, così come si sono svolti. Essi trovano completa aderenza a quanto riferito dal collaboratore dell’Ufficio Indagini, in ordine all’attività posta in essere dal Formicola, sebbene inibito. Dalla suddetta relazione si evince, senza ombra di dubbio, che il Formicola, benché squalificato fino al 15.6.2003, si è trattenuto per un tempo apprezzabile nel recinto riservato degli spogliatoi e che, in particolare, impartiva, dall’interno dello spogliatoio riservato all’Agropoli, disposizione tecniche. Tale condotta veniva successivamente proseguita nel corso della gara, durante la quale egli impartiva disposizioni per il tramite di un dirigente dell’Agropoli. Anche a fine gara il Formicola, con l’assenso dei dirigenti dell’Agropoli, rilasciava un’intervista, sempre all’interno dello spogliatoio dell’U.S. Agropoli. A tale punto, senza ombra di dubbio la condotta del Formicola, nonché dell’U.S. Agropoli, integra in ogni sua parte la violazione dell’art. 14 e dell’art. 2 C.G.S. Ritenendo eccessiva, comunque, la richiesta formulata dal rappresentante del Procura Federale, in considerazione della non particolare gravità dei fatti, questa C.D. DELIBERA di infliggere mesi quattro di squalifica all’allenatore Formicola Giovanni e comminare l’ammenda di € 250,00 all’U.S. Agropoli per responsabilità oggettiva.
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