COMITATO REGIONALE CAMPANIA – 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N. 96 DEL 22 MAGGIO 2003 – PUBBL. SU WWW.FIGC-CAMPANIA.IT Delibere della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO PRESIDENTE C.R. SICILIA – NEI CONFRONTI DEL SIG. PERROTTA ANTONIO – CALCIATORE U.S. S. ANDREA GRICIGNANO.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA - 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N. 96 DEL 22 MAGGIO 2003 - PUBBL. SU WWW.FIGC-CAMPANIA.IT Delibere della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO PRESIDENTE C.R. SICILIA – NEI CONFRONTI DEL SIG. PERROTTA ANTONIO – CALCIATORE U.S. S. ANDREA GRICIGNANO. La C.D., letta la nota del Comitato Regionale Sicilia prot. GP/fg del 5.3.2003, con la quale è stato deferito, a norma dell’art. 14, lett. G), C.G.S., il calciatore Perrotta Antonio, nato il 14.09.1981, perché, tesserato della U.S. S.Andrea Gricignano di Gracignano d’Aversa dal 13.11.2002, con matricola 34185342, aveva avanzato formale richiesta di tesseramento con la società Pol. Madonna della Milizia del C.R. Sicilia; verificata l’attestazione di precedente tesseramento, emessa dall’Ufficio Tesseramento del C.R. Campania, dalla quale si evince che il giocatore Perrotta Antonio risulta tesserato con la società U.S. S.Andrea Gricignano dal 26.11.2002; ritenuto che , nella fattispecie, ricorrono i presupposti di violazione delle prescrizioni di cui all’art. 14 C.G.S., in termine oggettivamente documentati; P.Q.M. DELIBERA di ritenere accertata la responsabilità dell’incolpato e, per l’effetto, di infliggere a carico del calciatore Perrotta Antonio, nato il 14.09.1981, la sanzione della squalifica per un anno dalla data di pubblicazione del presente C.U.
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