COMITATO REGIONALE CAMPANIA – 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N. 96 DEL 22 MAGGIO 2003 – PUBBL. SU WWW.FIGC-CAMPANIA.IT Delibere della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO COMMISSIONE TESSERAMENTI NEI CONFRONTI DEL SIG. FORTUNATO BRUNO, PRESIDENTE DELL’U.S. BOYS CARDITO E DELL’U.S. BOY CARDITO.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA - 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N. 96 DEL 22 MAGGIO 2003 - PUBBL. SU WWW.FIGC-CAMPANIA.IT Delibere della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO COMMISSIONE TESSERAMENTI NEI CONFRONTI DEL SIG. FORTUNATO BRUNO, PRESIDENTE DELL’U.S. BOYS CARDITO E DELL’U.S. BOY CARDITO. La C.D., preso atto del deferimento della Commissione Tesseramenti della F.I.G.C., prot. n. 3231.18/75 del 28.3.2003, a carico del sig. Fortunato Bruno, in qualità di Presidente della società U.S. Boys Cardito, nonché della stessa società U.S. Boys Cardito; lette le motivazioni poste a fondamento del deferimento; verificata la regolarità della notificazione dell’atto di contestazione alla società ed al Presidente, ciascuno per quanto di propria competenza; tenuto conto delle deduzioni versate in atti dal sig. Fortunato Bruno, il quale ha sostenuto, a parziale modifica di quanto rappresentato nella precedente difesa, di essere stato egli destinatario del plico raccomandato in data 28.6.2002, per consegna effettuata addirittura da persona estranea alla società e neanche da lui stesso conosciuta. Ritenuto che, comunque, tale circostanza non può esimere l’incolpato da responsabilità personale, essendo rimessa solamente alla facoltà e discrezione della società e del legale rappresentante la scelta delle persone dei collaboratori, del cui operato sono comunque chiamati a rispondere sia la società che il Presidente; accertato che, comunque, il Presidente ha dovuto riconoscere che il plico era pervenuto in sede in data precedente a quella della dichiarata consegna alla data del 28.6.2002, senza darne notizia al C.R. Campania, che, pertanto è stato volontariamente indotto in errore; P.Q.M. DELIBERA di ritenere accertata la responsabilità a carico degli incolpati in via personale e oggettiva e, per l’effetto, di infliggere a carico del sig. Fortunato Bruno la sanzione della inibizione da qualsiasi attività nell’ambito della F.I.G.C. fino a tutto il 31.12.2003; di disporre a carico della società U.S. Boys Cardito, a titolo di responsabilità oggettiva, l’ammenda di € 500,00.
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