COMITATO REGIONALE CAMPANIA – 2003/2004 Comunicato Ufficiale n. 17 dell’11 settembre 2003 – pubbl. su www.figc-campania.it Decisioni del Giudice Sportivo Coppa Italia Dilettanti GARA ROCCO ROSAMILIA LIONI – PONTE CALCIO 1992 DEL 7/9/03

COMITATO REGIONALE CAMPANIA - 2003/2004 Comunicato Ufficiale n. 17 dell’11 settembre 2003 - pubbl. su www.figc-campania.it Decisioni del Giudice Sportivo Coppa Italia Dilettanti GARA ROCCO ROSAMILIA LIONI – PONTE CALCIO 1992 DEL 7/9/03 Il G.S., esaminato il referto arbitrale, rileva che la società Rocco Rosamilia Lioni ha violato la normativa pubblicata sul C.U. n. 13 pag. 254 del 28/8/03 che fa obbligo alle società d’impiegare fin dall’inizio delle gare e per tutta la durata della stessa almeno due calciatori nati dall’1/1/85 in poi. Invero, al 35’ del s.t. la società Rocco Rosamilia Lioni sostituiva il calciatore n. 3 (classe 1987) con il calciatore n. 14 (classe 1970) per cui restava in campo un solo calciatore nato dall’1/1/1985. Per tali motivi, in applicazione dell’art. 12 c. 5 C.G.S.; DELIBERA d’infliggere alla società Rocco Rosamilia Lioni la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 1-4 (acquisito sul campo) nonché l’esclusione dalla Coppa Italia.
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