COMITATO REGIONALE CAMPANIA – 2003/2004 Comunicato Ufficiale n. 31 del 6 novembre 2003 – pubbl. su www.figc-campania.it Delibere della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DEI TESSERATI IMPAGLIAZZO FRANCESCO E PATALANO BRUNO DELLA SOCIETÀ A.C. FORIANO ED AMOROSO BRUNO DELLA SOCIETÀ S.S. NAPOLETANA CALOR

COMITATO REGIONALE CAMPANIA - 2003/2004 Comunicato Ufficiale n. 31 del 6 novembre 2003 - pubbl. su www.figc-campania.it Delibere della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DEI TESSERATI IMPAGLIAZZO FRANCESCO E PATALANO BRUNO DELLA SOCIETÀ A.C. FORIANO ED AMOROSO BRUNO DELLA SOCIETÀ S.S. NAPOLETANA CALOR Nella sua riunione del 24 aprile 2003, questa Commissione Disciplinare deliberava di rigettare il reclamo proposto dalla società Napoletana Calor avverso le decisioni del Giudice Sportivo del C.R. Campania (tra le quali, l’impugnazione del provvedimento di gara persa). Nel contempo, rimetteva, all’Ufficio Indagini della F.I.G.C., gli atti relativi alla gara stessa (Napoletana Calor – Foriano del 2.3.2003), al fine che venissero accertati eventuali, ulteriori gravi aspetti, oltre quelli che avevano determinato la conferma della gara persa a carico della Napoletana Calor medesima. La delibera in argomento veniva pubblicata sul C.U. n. 90 del 2 maggio 2003 del C.R. Campania. Con atto pervenuto al Comitato medesimo in data 17 settembre 2003, il Procuratore Federale La delibera in argomento veniva pubblicata sul C.U. n. 90 del 2 maggio 2003 del C.R. Campania. Con atto pervenuto al Comitato medesimo in data 17 settembre 2003, il Procuratore Federale deferiva a questa Commissione Disciplinare i tesserati sigg. Francesco Impagliazzo (allenatore del Foriano), Bruno Patalano (massaggiatore del Foriano) e Antonio Amoroso (allenatore della Napoletana Calor), nonché le società Foriano e Napoletana Calor medesime, per rispondere i primi tre della violazione dell’art. 1, comma 3, C.G.S. (mancata presentazione, per due volte, alle convocazioni dell’Ufficio Indagini) e le due società della violazione dell’art. 2, comma 4, C.G.S., per responsabilità oggettiva nella violazione ascritta ai propri tesserati. Sentite, lunedì 3 novembre 2003, le parti, regolarmente convocate, la Commissione ha, altresì, preso atto delle conclusioni della Procura Federale. Essa, anche in considerazione della gravità dei fatti, di cui all’indagine, nonché della difformità delle dichiarazioni rese, rispetto a quelle esposte all’Ufficio Indagini, con evidente dimostrazione di carente lealtà sportiva, ha chiesto, in ordine alle violazioni addebitate nel richiamato atto, le seguenti sanzioni: Impagliazzo Francesco, inibizione per mesi quattro; Catalano Bruno, inibizione per mesi tre; Amoroso Antonio, inibizione per mesi quattro e giorni quindici; ammenda di euro 250,00 ad ognuna delle due società. La Commissione, in via preliminare, ritiene doveroso sottolineare, anche alla stregua delle conclusioni rassegnate dalla Procura Federale, l’obiettiva gravità del comportamento tenuto, in particolare, dalla società Foriano. Va premesso, al riguardo, che i fatti verificatisi prima dell’inizio della gara, di cui al deferimento (mai iniziata proprio in ragione delle vicende che l’avevano preceduta), avevano ampiamente motivato la determinazione del Giudice Sportivo, confermata da questa Commissione, che dovesse essere inflitta gara persa a carico della società Napoletana Calor. Non può, tuttavia, non sottolinearsi che – a quel che si evince dalle stesse dichiarazioni, rese all’Ufficio Indagini dai tesserati della società Foriano, nonché a quel che si ricava dalle contraddizioni rilevate dal Collaboratore dell’Ufficio Indagini – i fatti sono stati notevolmente ridimensionati. Non si può omettere di evidenziare, a tale proposito, che da tutto ciò emerge un quadro di sostanziale slealtà sportiva, configuratasi nella strumentale volontà di appesantire la gravità dei fatti verificatisi, all’evidente fine di ricavarne un vantaggio. Le esposte considerazioni – che scaturiscono dalla lettura degli atti dell’Ufficio Indagini e che non possono essere sottaciute, per palmare esigenza di corrispondenza alla verità ed ai parametri di sportività, che non possono giammai essere elusi, a maggior ragione al cospetto di una vicenda di tale risalto – non sono, tuttavia, conferenti, in senso tecnico, al deferimento in esame. In ordine ad esso, questa Commissione si attiene, doverosamente, alle segnalazioni di violazioni dell’ordinamento sportivo, come enunciate dalla Procura Federale nel più volte citato atto. Nel merito, questa Commissione ritiene di dover fare riferimento alle motivazioni, rassegnate dalla Procura Federale nell’odierna seduta. Ritiene, altresì, quanto alle sanzioni, che esse debbano essere determinate in misura adeguata all’obiettiva gravità delle violazioni specifiche, inquadrate nella particolare pericolosità della vicenda. Ritiene, infine, che debba tenersi conto della circostanza che nessuna giustificazione valida è stata fornita, dagli interessati e dalle società, in relazione alla mancata presentazione alle convocazioni disposte dall’Ufficio Indagini. P.Q.M. DELIBERA di infliggere l’inibizione per mesi sei ad Impagliazzo Francesco (Foriano) e Amoroso Antonio (Napoletana Calor); l’inibizione per mesi quattro a Patalano Bruno (Foriano); di sanzionare entrambe le società con l’ammenda di euro 300,00, a carico di ognuna.
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