COMITATO REGIONALE CAMPANIA – 2003/2004 Comunicato Ufficiale n. 31 del 6 novembre 2003 – pubbl. su www.figc-campania.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO AR.TE.MA – GARA AR.TE.MA / TENN. SAMMARITANA DEL 27.09.203 – C/5 C1

COMITATO REGIONALE CAMPANIA - 2003/2004 Comunicato Ufficiale n. 31 del 6 novembre 2003 - pubbl. su www.figc-campania.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO AR.TE.MA – GARA AR.TE.MA / TENN. SAMMARITANA DEL 27.09.203 – C/5 C1 La C.D., letto il reclamo, visti gli atti ufficiali, rileva che dal rapporto di gara si evince che tifosi della squadra ospitante attingevano ripetutamente l’arbitro con sputi in varie parti del corpo. Pertanto appare giusta la sanzione comminata dal Giudice Sportivo. P.Q.M. DELIBERA di rigettare il reclamo proposto e di addebitare la relativa tassa sul conto della società Ar.te.ma.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it