COMITATO REGIONALE CAMPANIA – 2003/2004 Comunicato Ufficiale n. 31 del 6 novembre 2003 – pubbl. su www.figc-campania.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO BOSCOTRECASE C5 – GARA MINISOCCER BARRA / BOSCOTRECASE DEL 18.10.2003 – C/5 C2
COMITATO REGIONALE CAMPANIA - 2003/2004
Comunicato Ufficiale n. 31 del 6 novembre 2003 - pubbl. su www.figc-campania.it
Delibere della Commissione Disciplinare
RECLAMO BOSCOTRECASE C5 – GARA MINISOCCER BARRA / BOSCOTRECASE DEL 18.10.2003 – C/5 C2
La C.D., letto il reclamo della società Boscotrecase Calcio 5, visti gli atti ufficiali, rileva che lo stesso è fondato. Invero, il calciatore Di Palma Giuseppe n. 13.6.1983, seppure squalificato per una giornata, come dal C.U. n.26 del 16.10.2003, è stato schierato dalla squadra di appartenenza (Mini Soccer Barra) in occasione della gara Mini Soccer Barra / Boscotrecase del 18.10.2003. Orbene, non avendo scontato la squalifica inflittagli, il suddetto calciatore Di Palma risultava in posizione irregolare, con conseguente responsabilità della società Mini Soccer Barra. P.Q.M.
DELIBERA
di infliggere alla società Mini Soccer Barra la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-6; nulla per la tassa non versata.