COMITATO REGIONALE CAMPANIA – 2003/2004 Comunicato Ufficiale n. 31 del 6 novembre 2003 – pubbl. su www.figc-campania.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO U.S. CALPAZIO – GARA CALPAZIO / DRAGONEA DEL 5.10.2003 – PROMOZIONE
COMITATO REGIONALE CAMPANIA - 2003/2004
Comunicato Ufficiale n. 31 del 6 novembre 2003 - pubbl. su www.figc-campania.it
Delibere della Commissione Disciplinare
RECLAMO U.S. CALPAZIO – GARA CALPAZIO / DRAGONEA DEL 5.10.2003 – PROMOZIONE
La Commissione Disciplinare, visti gli atti ufficiali, letto il ricorso prodotto dalla società Calpazio, avverso le decisioni del Giudice Sportivo del C.R. Campania, relative alla gara di cui all’epigrafe, nonché sentita la società ricorrente, rileva che la squalifica fino al 4.01.2004, inflitta al calciatore D’Orsi Mario, debba essere ridotta. Invero, va tenuto debitamente conto della circostanza che l’atleta – anche alla luce dello stesso testo del rapporto arbitrale, come evidenziato, nei suoi aspetti sostanziali, dalla società nel suo ricorso ed in sede di audizione – non si è reso protagonista di atti o comportamenti di particolare gravità. La sanzione, per elementare principio di equità, deve sempre e comunque essere rapportata all’effettiva gravità dei fatti commessi. P.Q.M.
DELIBERA
la riduzione fino alla data del 10 dicembre 2003 della squalifica inflitta al calciatore D’Orsi Mario; di nulla disporre in ordine alla tassa reclamo, non versata.