COMITATO REGIONALE CAMPANIA – 2003/2004 Comunicato Ufficiale n. 34 del 13 novembre 2003 – pubbl. su www.figc-campania.it Delibere del Giudice Sportivo Campionato di Prima categoria ISTANZA DELLA SOCIETÀ REAL CASAVATORE

COMITATO REGIONALE CAMPANIA - 2003/2004 Comunicato Ufficiale n. 34 del 13 novembre 2003 - pubbl. su www.figc-campania.it Delibere del Giudice Sportivo Campionato di Prima categoria ISTANZA DELLA SOCIETÀ REAL CASAVATORE Il G.S., letta l’istanza della società Real Casavatore intesa ad ottenere la revoca dell’ammenda, a suo tempo inflitta alla stessa per “mancanza della forza pubblica” (C.U. N. 28). visti gli atti ufficiali di gara che, per costante giurisprudenza costituiscono prova assoluta e privilegiata; svolti, altresì, opportuni accertamenti, (fax arbitro); RILEVA che la ripetuta società non ha ottemperato alla disposizione di questo Comitato in subjecta materia, ed in particolare per non aver consegnato all’arbitro della gara, prima dell’inizio della stessa, la copia della richiesta tempestivamente avanzata all’Organo di Polizia (C.U. n. 1 pag. 50 dell’1/7/2003). Per tali motivi; DELIBERA di rigettare la suddetta istanza.
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