COMITATO REGIONALE CAMPANIA – 2003/2004 Comunicato Ufficiale n. 34 del 13 novembre 2003 – pubbl. su www.figc-campania.it Delibere del Giudice Sportivo Campionato di Seconda categoria GARA RINASCITA CAVALLEGGERI – R. SPORTING GRUMESE DEL 9/11/03

COMITATO REGIONALE CAMPANIA - 2003/2004 Comunicato Ufficiale n. 34 del 13 novembre 2003 - pubbl. su www.figc-campania.it Delibere del Giudice Sportivo Campionato di Seconda categoria GARA RINASCITA CAVALLEGGERI – R. SPORTING GRUMESE DEL 9/11/03 Il G.S., letto il referto arbitrale preliminarmente rileva l’assenza della forza pubblica, rileva, altresì che all’8° minuto del secondo tempo subito dopo la rete messa a segno dalla società Rinascita Cavalleggeri l’arbitro veniva circondato dai calciatori della società Grumose che protestavano con vivacità, a questo punto mentre il direttore di gara annotava sul suo taccuino la convalida della rete veniva da tergo colpito alla mandibola ed alla testa, a questo punto non essendo in grado di continuare l’incontro l’arbitro sospendeva definitivamente la gara. Per tali motivi, in applicazione dell’art. 12 CGS; DELIBERA di infliggere alla società R. Sporting Grumese la sanzione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3, per gli altri provvedimenti disciplinari anche in applicazione dell’art. 2 c. 2 del CGS, si rimanda alla camicia di gara.
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