COMITATO REGIONALE CAMPANIA – 2003/2004 Comunicato Ufficiale n. 34 del 13 novembre 2003 – pubbl. su www.figc-campania.it Delibere del Giudice Sportivo Campionato Regionale Attivita Mista RECLAMO ECLANESE GARA ECLANESE – ATL. ATRIPALDA DEL 20/10/03
COMITATO REGIONALE CAMPANIA - 2003/2004
Comunicato Ufficiale n. 34 del 13 novembre 2003 - pubbl. su www.figc-campania.it
Delibere del Giudice Sportivo
Campionato Regionale Attivita Mista
RECLAMO ECLANESE GARA ECLANESE – ATL. ATRIPALDA DEL 20/10/03
Il G.S., letto il reclamo ritualmente proposto e preannunziato rileva nel merito che lo stesso è fondato
e pertanto meritevole di accoglimento. La società reclamante si duole che la società Atletico
Atripalda abbia fatto partecipare alla gara in epigrafe cinque calciatori “fuoriquota”, in violazione a
quanto stabilito sul C.U. n. 21 del 29/09/03. Dall’esame degli atti ufficiali di gara si evince che la
società Atletico Atripalda effettivamente abbia fatto partecipare alla gara in epigrafe cinque calciatori
nati dal 1° gennaio 1983 in poi, in violazione a quanto disposto sul C.U. n. 21 pag. 364 del 29/9/03.
Per tali motivi;
DELIBERA
di accogliere il reclamo proposto e infligge alla società Atletico Atripalda, in applicazione
dell’art. 12 CGS, la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3.
Nulla per la tassa non versata.