COMITATO REGIONALE CAMPANIA – 2003/2004 Comunicato Ufficiale n. 34 del 13 novembre 2003 – pubbl. su www.figc-campania.it Delibere del Giudice Sportivo Campionato Regionale Attivita Mista RECLAMO ECLANESE GARA ECLANESE – ATL. ATRIPALDA DEL 20/10/03

COMITATO REGIONALE CAMPANIA - 2003/2004 Comunicato Ufficiale n. 34 del 13 novembre 2003 - pubbl. su www.figc-campania.it Delibere del Giudice Sportivo Campionato Regionale Attivita Mista RECLAMO ECLANESE GARA ECLANESE – ATL. ATRIPALDA DEL 20/10/03 Il G.S., letto il reclamo ritualmente proposto e preannunziato rileva nel merito che lo stesso è fondato e pertanto meritevole di accoglimento. La società reclamante si duole che la società Atletico Atripalda abbia fatto partecipare alla gara in epigrafe cinque calciatori “fuoriquota”, in violazione a quanto stabilito sul C.U. n. 21 del 29/09/03. Dall’esame degli atti ufficiali di gara si evince che la società Atletico Atripalda effettivamente abbia fatto partecipare alla gara in epigrafe cinque calciatori nati dal 1° gennaio 1983 in poi, in violazione a quanto disposto sul C.U. n. 21 pag. 364 del 29/9/03. Per tali motivi; DELIBERA di accogliere il reclamo proposto e infligge alla società Atletico Atripalda, in applicazione dell’art. 12 CGS, la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3. Nulla per la tassa non versata.
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