COMITATO REGIONALE CAMPANIA – 2003/2004 Comunicato Ufficiale n. 34 del 13 novembre 2003 – pubbl. su www.figc-campania.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO ATL.TORRIONE – GARA ATL.TORRIONE S.MARGHERITA DEL 2.11.03 – 2^ CAT.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA - 2003/2004 Comunicato Ufficiale n. 34 del 13 novembre 2003 - pubbl. su www.figc-campania.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO ATL.TORRIONE – GARA ATL.TORRIONE S.MARGHERITA DEL 2.11.03 – 2^ CAT. La C.D., letto il reclamo proposto dalla società Atletico Torrione, rileva che esso è stato redatto su carta semplice, senza timbro sociale, e che, inoltre, non è stato firmato dal legale rappresentante della società. Pertanto, lo stesso non può essere esaminato in quanto, in base all’art. 29 C.G.S., privo dei requisiti necessari per la validità del reclamo. P.Q.M. DELIBERA di dichiararlo inammissibile e di addebitare la relativa tassa, non versata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it