COMITATO REGIONALE CAMPANIA – 2003/2004 Comunicato Ufficiale n. 37 del 27 novembre 2003 – pubbl. su www.figc-campania.it DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO Campionato di Seconda Categoria RECLAMO ACCA CANCELLO – GARA TECNOPARTENOPE / ACCA CANCELLO DEL 26/10/03
COMITATO REGIONALE CAMPANIA - 2003/2004
Comunicato Ufficiale n. 37 del 27 novembre 2003 - pubbl. su www.figc-campania.it
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
Campionato di Seconda Categoria
RECLAMO ACCA CANCELLO – GARA TECNOPARTENOPE / ACCA CANCELLO DEL 26/10/03
Il G.S., letto il reclamo ritualmente proposto e preannunziato rileva che lo stesso nel merito, per quanto di competenza di questo Giudice, è infondato e, pertanto, meritevole di rigetto. Dall’analisi degli atti ufficiali di gara emerge che i calciatori indicati dalla reclamante sono stati regolarmente identificati a mezzo carta d’identità. In relazione alla presunta posizione irregolare di alcuni calciatori della società Tecnopartenope (perché non tesserati), la società doveva proporre reclamo alla competente Commissione Disciplinare nei modi e termini previsti dall’art. 42 comma 3, CGS; per tali motivi;
DELIBERA
di rigettare il reclamo e dispone l’addebito della relativa tassa sul conto della reclamante.