COMITATO REGIONALE CAMPANIA – 2003/2004 Comunicato Ufficiale n. 39 del 4 dicembre 2003 – pubbl. su www.figc-campania.it Decisioni del giudice sportivo Campionato di Prima Categoria GARA: SIRIGNANO – RISTOR LETTERE DEL 23/11/03
COMITATO REGIONALE CAMPANIA - 2003/2004
Comunicato Ufficiale n. 39 del 4 dicembre 2003 - pubbl. su www.figc-campania.it
Decisioni del giudice sportivo
Campionato di Prima Categoria
GARA: SIRIGNANO – RISTOR LETTERE DEL 23/11/03
Il G.S., letto il referto di gara; sentito l’arbitro in libero interrogatorio; rilevato che dalla documentazione depositata e dalle dichiarazioni rese è emerso in maniera chiara ed inequivocabile, che l’arbitro non ha adottato diversi provvedimenti di carattere disciplinare nei confronti di alcuni giocatori della società Sirignano; che l’arbitro ha giustificato questo suo comportamento omissivo atteso che non vi fossero le condizioni ambientali per garantire la sua incolumità fisica ed il regolare prosieguo della gara; visto l’art. 12 CGS. Per tali motivi;
DELIBERA
di infliggere alla società Sirignano la perdita della gara per 0-3. Per i provvedimenti ai singoli si rimanda alla camicia di gara.