COMITATO REGIONALE CAMPANIA – 2003/2004 Comunicato Ufficiale n. 39 del 4 dicembre 2003 – pubbl. su www.figc-campania.it Decisioni del giudice sportivo Campionato di Seconda Categoria GARA CALCIO CANDIDA – SAN POTITO ULTRA DEL 29/11/03
COMITATO REGIONALE CAMPANIA - 2003/2004
Comunicato Ufficiale n. 39 del 4 dicembre 2003 - pubbl. su www.figc-campania.it
Decisioni del giudice sportivo
Campionato di Seconda Categoria
GARA CALCIO CANDIDA – SAN POTITO ULTRA DEL 29/11/03
Il G.S., letto il referto arbitrale relativo alla gara in epigrafe rilevato che la 20° del p.t. entravano sul terreno di gioco due cani randagi di media statura, l’arbitro invitava il capitano della società Calcio Candida a prendere provvedimenti ricevendo da questo una risposta offensiva e minacciosa. Alla notifica del conseguente provvedimento disciplinare di espulsione, il direttore di gara veniva rincorso dal sig. Mastroberardino Domenico n. 9 della società Calcio Candida, nell’evidente tentativo di colpirlo. A questo punto, mentre l’arbitro si accingeva a sospendere la gara, sollecitati da una persona comparsa nella zona degli spogliatoi, tutti i calciatori della società Calcio Candida abbandonavano il terreno di gioco. Quindi mentre l’arbitro si apprestava a raggiungere il suo spogliatoio veniva colpito con un forte schiaffo da un estraneo presente nello spazio antistante, facendolo rotolare in terra e procurandogli un fortissimo dolore. Per tali motivi, visto l’art. 53 NOIF;
DELIBERA
di infliggere alla società Calcio Candida la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3, nonché un punto di penalizzazione in classifica e di comminargli due giornate di squalifica del campo, nonché un ammenda di € 700.00, di cui € 52.00 relativi alla prima rinuncia. Per i provvedimenti disciplinari a carico dei singoli tesserati si rimanda alla camicia di gara.