COMITATO REGIONALE CAMPANIA – 2003/2004 Comunicato Ufficiale n. 39 del 4 dicembre 2003 – pubbl. su www.figc-campania.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO PREPEZZANESE – GARA PREPEZZANESE/CENTRO STORICO DEL 9.11.03 – 2^ CAT.
COMITATO REGIONALE CAMPANIA - 2003/2004
Comunicato Ufficiale n. 39 del 4 dicembre 2003 - pubbl. su www.figc-campania.it
Delibere della Commissione Disciplinare
RECLAMO PREPEZZANESE – GARA PREPEZZANESE/CENTRO STORICO DEL 9.11.03 – 2^ CAT.
La C.D., letto il ricorso della società Prepezzanese, visti gli atti ufficiali e raccolte le dichiarazioni dell’arbitro della gara, nonché del Presidente della società Prepezzanese, rilevato che dalle dichiarazioni del direttore di gara emerge indiscutibilmente la non responsabilità della società ricorrente, in quanto l’autovettura dell’arbitro non era stata affidata alla custodia di alcun dirigente della società Prepezzanese; P.Q.M.
DELIBERA
di accogliere il ricorso della società Prepezzanese, annullando la decisione del G.S. pubblicata sul C.U. n. 34 del 13.11.2003, pag. 680; nulla per la tassa non versata.