COMITATO REGIONALE CAMPANIA – 2003/2004 Comunicato Ufficiale n. 39 del 4 dicembre 2003 – pubbl. su www.figc-campania.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO REAL CASALBUONO – GARA PERDIFUMO/REAL CASALBUONO DEL 2.11.2003 – 1^ CAT.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA - 2003/2004 Comunicato Ufficiale n. 39 del 4 dicembre 2003 - pubbl. su www.figc-campania.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO REAL CASALBUONO – GARA PERDIFUMO/REAL CASALBUONO DEL 2.11.2003 – 1^ CAT. La C.D., letto il reclamo della società Real Casalbuono in relazione alla gara in oggetto, rileva che nel referto arbitrale, fonte primaria e privilegiata di prova, vengono evidenziate le seguenti circostanze: il calciatore Colombo Giuseppe, dopo aver spintonato l’arbitro per ben due volte, all’atto dell’espulsione di un altro compagno di squadra rientrava sul terreno di gioco, tentando di aggredire l’arbitro, ma veniva fermato dai propri compagni di squadra. Pertanto, la sanzione inflitta dal G.S. appare a questa C.D. congrua ed equa, in rapporto alla gravità del fatto. P.Q.M. DELIBERA di rigettare il reclamo e di addebitare la tassa, non versata, sul conto della società Real Casalbuono.
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