COMITATO REGIONALE CAMPANIA – 2003/2004 Comunicato Ufficiale n. 39 del 4 dicembre 2003 – pubbl. su www.figc-campania.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO REAL PUGLIANO – GARA REAL PUGLIANO/S.ANNA DEL 26.10.03 – 2^ CAT.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA - 2003/2004 Comunicato Ufficiale n. 39 del 4 dicembre 2003 - pubbl. su www.figc-campania.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO REAL PUGLIANO – GARA REAL PUGLIANO/S.ANNA DEL 26.10.03 – 2^ CAT. La C.D., rilevato che ai sensi dell’art. 42, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva, i ricorsi di secondo grado devono essere spediti (ovvero consegnati all’ufficio postale) entro il decimo giorno successivo alla data di pubblicazione del Comunicato Ufficiale, con il quale è stata resa nota la decisione che si vuole impugnare; preso atto che, nella specie in esame, il C.U. della decisione impugnata è stato pubblicato il 30.10.2003 ed il ricorso è stato inoltrato il 18.11.2003 (data del timbro postale); rilevato, pertanto, che il ricorso è stato spedito oltre i termini di cui sopra; P.Q.M. DELIBERA di dichiarare inammissibile il reclamo proposto e dispone l’addebito della tassa, non versata, sul conto della società Real Pugliano.
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