COMITATO REGIONALE CAMPANIA – 2003/2004 Comunicato Ufficiale n. 40 dell’11 dicembre 2003 – pubbl. su www.figc-campania.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO BENEVENTO FUTSAL – GARA BN FERROVIA FIVE SOCCER / BENEVENTO FUTSAL DEL 11.10.2003 – C/5 C2
COMITATO REGIONALE CAMPANIA - 2003/2004
Comunicato Ufficiale n. 40 dell’11 dicembre 2003 - pubbl. su www.figc-campania.it
Delibere della Commissione Disciplinare
RECLAMO BENEVENTO FUTSAL – GARA BN FERROVIA FIVE SOCCER / BENEVENTO FUTSAL DEL 11.10.2003 – C/5 C2
La C.D., letto il reclamo e visti gli atti ufficiali, rileva che lo stesso è fondato. Infatti il calciatore Molinaro Roberto, colpito da provvedimento di squalifica per due gare (come dal C.U. n. 99 del 5.6.2003 del C.R. Campania), non avendo scontato interamente la squalifica nella stagione sportiva in cui gli era stata irrogata, era tenuto a scontarla in questo campionato (art. 17, comma 6, C.G.S.) e, pertanto, non aveva titolo a partecipare alla gara de quo; P.Q.M.
DELIBERA
di accogliere il reclamo e di infliggere alla società BN Ferrovia Five Soccer la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-6; nulla per la tassa, non versata.