COMITATO REGIONALE CAMPANIA – 2003/2004 Comunicato Ufficiale n. 40 dell’11 dicembre 2003 – pubbl. su www.figc-campania.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO MONTESARCHIO – GARA MONTESARCHIO/VITULANO DEL 12.10.03 – 1^ CAT.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA - 2003/2004 Comunicato Ufficiale n. 40 dell’11 dicembre 2003 - pubbl. su www.figc-campania.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO MONTESARCHIO – GARA MONTESARCHIO/VITULANO DEL 12.10.03 – 1^ CAT. La C.D., letto il reclamo proposto dalla società Montesarchio in relazione alla gara in oggetto; rilevato che lo stesso è fondato, essendo emersa la posizione irregolare del calciatore Tuccillo Walter, il quale risulta tesserato per la società Cerreto Sannita dal 5.9.2003, come da comunicazione dell’Ufficio Tesseramento del C.R. Campania in data 3.12.2003; considerato che tale irregolarità comporta, ai sensi dell’art. 12, comma 5, lettera a), del C.G.S., la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3; P.Q.M. DELIBERA di infliggere alla società Vitulano la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3; nulla per la tassa non versata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it