COMITATO REGIONALE CAMPANIA – 2003/2004 Comunicato Ufficiale n. 41 del 18 dicembre 2003- pubbl. su www.figc-campania.it Decisioni del Giudice Sportivo Campionato di Calcio a 5 Serie D RECLAMO PAOLO MINOPOLI – GARA PROCIDA – PAOLO MINOPOLI DEL 23/11/03

COMITATO REGIONALE CAMPANIA - 2003/2004 Comunicato Ufficiale n. 41 del 18 dicembre 2003- pubbl. su www.figc-campania.it Decisioni del Giudice Sportivo Campionato di Calcio a 5 Serie D RECLAMO PAOLO MINOPOLI – GARA PROCIDA – PAOLO MINOPOLI DEL 23/11/03 Il G.S., letto il reclamo ritualmente preannunciato e proposto, rileva nel merito che esso è infondato e pertanto meritevole di rigetto. La società reclamante si duole che la società Procida abbia fatto partecipare il calciatore Righi Sandro sotto falso nome alla gara in epigrafe. Effettuati gli opportuni accertamenti e sentito l’arbitro a chiarimento lo stesso riferiva che il calciatore Righi Gianluca è stato identificato a mezzo carta d’identità che era corrispondente alla persona che ha partecipato alla gara e pertanto nessuna sostituzione di persona è avvenuta tra i due calciatori su menzionati. Per tutto quanto su esposto; DELIBERA di rigettare il reclamo e di addebitare la relativa tassa sul conto della reclamante.
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