COMITATO REGIONALE CAMPANIA – 2003/2004 Comunicato Ufficiale n. 41 del 18 dicembre 2003- pubbl. su www.figc-campania.it Decisioni del Giudice Sportivo Campionato di Promozione ISTANZA DELLA SOCIETÀ S. ANASTASIA

COMITATO REGIONALE CAMPANIA - 2003/2004 Comunicato Ufficiale n. 41 del 18 dicembre 2003- pubbl. su www.figc-campania.it Decisioni del Giudice Sportivo Campionato di Promozione ISTANZA DELLA SOCIETÀ S. ANASTASIA Il G.S., letta l’istanza della società S. Anastasia intesa ad ottenere la revoca della sanzione dell’ammenda, a suo tempo, comminata alla stessa per “mancanza della F.P.” (C.U. n. 37). Visti gli atti ufficiali di gara osserva che la richiesta per la presenza della Forza Pubblica, anche se consegnata al direttore di gara in ossequio a quanto disposto in materia con C.U. n. 1 pag. 50 dell’1/7/2003 non offre la prova della effettiva presentazione della stessa all’Organo di Polizia, prova che doveva essere contenuta nella stessa all’atto della consegna. Per tali motivi; DELIBERA di rigettare la suddetta istanza.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2025 Dirittocalcistico.it