COMITATO REGIONALE CAMPANIA – 2003/2004 Comunicato Ufficiale n. 41 del 18 dicembre 2003- pubbl. su www.figc-campania.it Decisioni del Giudice Sportivo Campionato di Seconda Categoria GARA BAIANESE – MERCOGLIANO DEL 7/12/03

COMITATO REGIONALE CAMPANIA - 2003/2004 Comunicato Ufficiale n. 41 del 18 dicembre 2003- pubbl. su www.figc-campania.it Decisioni del Giudice Sportivo Campionato di Seconda Categoria GARA BAIANESE – MERCOGLIANO DEL 7/12/03 Il G.S., sentito il direttore di gara, opportunamente convocato, il quale riferisce di non aver potuto prendere provvedimenti disciplinari prima di sospendere definitivamente la gara, in quanto persone estranee appartenenti alla società Baianese, entravano sul terreno di gioco, accedendo tramite un locale adibito a palestra, partecipando alla discussione in atto tra i calciatori di entrambe le squadre e dando origine ad una rissa. Inoltre, uno di essi, lo rincorreva nel tentativo di aggredirlo. Per questi motivi, sciogliendo la riserva di cui al C.U. n. 40 dell’11/12/03 ravvisando l’esclusiva responsabilità dei fatti che hanno determinato la sospensione della gara della società Baianese, visto l’art. 12 CGS; DELIBERA di infliggere alla società Baianese la sanzione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3 l’ammenda a carico della stessa società di € 250.00 più una giornata di squalifica del campo con decorrenza immediata. Per i provvedimenti a carico dei singoli tesserati si rinvia alla camicia di gara.
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