COMITATO REGIONALE CAMPANIA – 2003/2004 Comunicato Ufficiale n. 41 del 18 dicembre 2003- pubbl. su www.figc-campania.it Decisioni del Giudice Sportivo Coppa Campania di Calcio a 5 serie D RECLAMO SPORTING PARETE-GARA SPORTING PARETE-GIUGLIANO C/5 DEL 10/12/03 C/5 COPPA
COMITATO REGIONALE CAMPANIA - 2003/2004
Comunicato Ufficiale n. 41 del 18 dicembre 2003- pubbl. su www.figc-campania.it
Decisioni del Giudice Sportivo
Coppa Campania di Calcio a 5 serie D
RECLAMO SPORTING PARETE-GARA SPORTING PARETE-GIUGLIANO C/5 DEL 10/12/03 C/5 COPPA
Il G.S., letto il reclamo tempestivamente preannunziato e ritualmente proposto rileva nel merito che lo stesso è fondato e pertanto meritevole di accoglimento. La società reclamante si duole che la società Giugliano abbia fatto partecipare alla gara i epigrafe il calciatore Dannier Massimo, in corso di squalifica, come pubblicato sul C.U. n. 39 del 4 dicembre 2003. Dagli accertamenti esperiti effettivamente è emerso che il calciatore su indicato era in corso di squalifica come pubblicato sul C.U. n. 39 del 4 dicembre 2003 e pertanto non poteva partecipare alla gara. Per tutto quanto su esposto, in applicazione dell’art. 12 CGS, in accoglimento del reclamo;
DELIBERA
di infliggere alla società Giugliano C/5 la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-6. Nulla per la tassa non versata.
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