COMITATO REGIONALE CAMPANIA – 2003/2004 Comunicato Ufficiale n. 41 del 18 dicembre 2003- pubbl. su www.figc-campania.it Delibere della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DELLA COMMISSIONE TESSERAMENTI NEI CONFRONTI DI SCHENA ANTONIO GERARDO, CALCIATORE A.C. GRAVIT GROTTAMINARDA, DELL’A.C. GRAVIT G. ROMANO E DEL SUO PRESIDENTE.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA - 2003/2004 Comunicato Ufficiale n. 41 del 18 dicembre 2003- pubbl. su www.figc-campania.it Delibere della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DELLA COMMISSIONE TESSERAMENTI NEI CONFRONTI DI SCHENA ANTONIO GERARDO, CALCIATORE A.C. GRAVIT GROTTAMINARDA, DELL’A.C. GRAVIT G. ROMANO E DEL SUO PRESIDENTE. Va premesso che la Commissione Tesseramenti, in data 3.7.2003, annullava il tesseramento del minore Schena Antonio Gerardo, in quanto accertava che le firme apposte dagli esercenti la potestà erano palesemente contraffatte e quindi disconosciute dagli stessi genitori del minore. Con la stessa decisione, la C.T. deferiva al giudizio di questa Commissione Disciplinare la società A.C. Gravit G. Romano ed il suo Presidente, nonché il calciatore Schena Antonio Gerardo. In ordine alla responsabilità del Presidente della società A.C. Gravit G. Romano, sig.ra Repoli Angela, essa appare senza dubbio pacifica, in quanto lo stesso Presidente e quindi la società risponde della falsità delle firme degli esercenti la potestà sul minore. Diversa, invece, è la responsabilità del minore Schena Antonio Gerardo, in quanto alcuna norma prevede che lo stesso calciatore debba verificare la sottoscrizione contestuale degli esercenti la potestà e, correttamente, le necessarie sottoscrizioni possono avvenire anche in tempi diversi dall’opposizione della firma del calciatore tesserato. P.Q.M. DELIBERA di accogliere il deferimento della C.T. in ordine al Presidente della società A.C. Gravit G. Romano, sig.ra Repoli Angela, nonché della società sopra richiamata e, per l’effetto, di infliggere al Presidente la sanzione dell’inibizione per la durata di anni uno; di infliggere, altresì, alla società A.C. Gravit G. Romano, l’ammenda di € 250,00; di nulla disporre in ordine al deferimento del calciatore minore, Schena Antonio Gerardo.
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