COMITATO REGIONALE CAMPANIA – 2003/2004 Comunicato Ufficiale n. 41 del 18 dicembre 2003- pubbl. su www.figc-campania.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO CICCIANO – GARA MAS AVELLINO/CICCIANO DEL 11.10.2003 – PROMOZIONE

COMITATO REGIONALE CAMPANIA - 2003/2004 Comunicato Ufficiale n. 41 del 18 dicembre 2003- pubbl. su www.figc-campania.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO CICCIANO – GARA MAS AVELLINO/CICCIANO DEL 11.10.2003 – PROMOZIONE Letto il reclamo e visti gli atti ufficiali, osserva che la posizione del calciatore Rea Gaetano, nato il 7.8.1971, in occasione della gara Mas Avellino/Cicciano, risultava regolare. Invero, detto calciatore, nel corso del Campionato di Promozione 2002/2003, era tesserato con la società Abellinum e, venendo squalificato nella gara del 30.3.2003 per quattro gare, nelle successive giornate del 5 aprile, del 27 aprile e del 4 maggio non era stato inserito nella distinta ufficiale. Lo stesso calciatore poi, nel successivo anno calcistico 2003/2004, veniva tesserato per la società Mas Avellino a decorrere dal 10.9.2003 e non risulta essere stato inserito in elenco nella gara del 21.9.2003. Di conseguenza, il Rea risulta aver scontato le quattro gare di squalifica irrogategli con C.U. n. 80 del 3.4.2003, e quindi era in posizione regolare in occasione della gara Mas Avellino/Cicciano dell’11.10.2003. Né in contrario possono valere le deduzioni fatte dalla società reclamante in occasione della sua audizione. In particolare, nella distinta del Mas Avellino, relativa alla partita con il Gesualdo del 21.9.2003, il nome del Rea risulta essere stato depennato ed al suo osto inserito tale Dello Russo Roberto, regolarmente identificato dall’arbitro con atto n. 445; a nulla rilevando che anche l’altro calciatore del Mas Avellino, Criscitiello Marco, sia stato parimenti identificato con un “atto 445”. Tale questione, infatti, per nulla coinvolge il Rea. Quanto poi alle deduzioni secondo cui, in occasione della gara con il Real Quadrelle del 4.5.2003, si sarebbe sostanziata in realtà una rinunzia dell’Abellinum alla disputa, situazione non idonea a consentire al Rea di scontare l’ultima delle quattro giornate in questione, va detto che la gara era regolarmente iniziata con la presenza di sette calciatori della squadra ospite e che solo nel corso di essa è venuto meno il numero minimo di giocatori necessario alla prosecuzione. Di tanto ha preso atto prima l’arbitro, interrompendo la partita, e poi il G.S. sanzionando la società Abellinum non ai sensi dell’art. 53 N.O.I.F. (per rinunzia), bensì ai sensi degli artt. 7 e segg. C.G.S., per responsabilità oggettiva in relazione alla mancata regolare disputata della gara; P.Q.M. DELIBERA di rigettare il reclamo e di addebitare la relativa tassa, non versata, sul conto della reclamante; che copia degli atti vada, altresì, trasmessa al Comitato, per le eventuali valutazioni di competenza in ordine al fatto che giocatori della società Mas Avellino abbiano presentato in più occasioni un documento di riconoscimento connotato dallo stesso numero “445” (cfr. le distinte delle gare Gesualdo/Mas Avellino del 21.9.2003 e Mas Avellino/Cicciano dell’11.10.03).
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