COMITATO REGIONALE CAMPANIA – 2003/2004 Comunicato Ufficiale n. 41 del 18 dicembre 2003- pubbl. su www.figc-campania.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO CLUB NAPOLI CARDITO – GARA C.N.CARDITO/AR.TE.MA DEL 22.11.03 – C/5 SERIE C1

COMITATO REGIONALE CAMPANIA - 2003/2004 Comunicato Ufficiale n. 41 del 18 dicembre 2003- pubbl. su www.figc-campania.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO CLUB NAPOLI CARDITO – GARA C.N.CARDITO/AR.TE.MA DEL 22.11.03 – C/5 SERIE C1 La C.D., letto il reclamo avanzato dalla società Club Napoli Cardito, visti gli atti del fascicolo e il referto arbitrale, sentito personalmente il legale rappresentante della società reclamante, osserva che la fattispecie in esame è regolamentata, in via generale, dall’art. 13 del Codice di Giustizia Sportiva e, in termini di specificità, dall’art. 11, comma 3, n. 1, lettera f), C.G.S., in quanto i fatti refertati dall’arbitro presentano caratteristiche di particolari gravità. I fatti che sono stati oggetto della sanzione del Giudice Sportivo non sembrano presentare estremi di gravità, ovvero di oggettivo rischio per l’incolumità delle persone, o di allarme sociale. Tuttavia la società Club Napoli Cardito è rimasta già sanzionata per fatti analoghi e in tempi non particolarmente remoti (30.10.2003). Pertanto, contemperando parzialmente l’ipotesi di aggravamento, costituita dalla recidività della responsabilità, con il tentativo di intervento operativo dettato dai responsabili in campo, la C.D. DELIBERA di accogliere il reclamo solo per quanto di ragione e, per l’effetto, revoca la sanzione inflitta dal G.S. a carico della società Club Napoli Cardito e, ritenuta ricorrente la responsabilità oggettiva della società per fatti gravi commessi da suoi sostenitori in occasione della gara disputata il giorno 22.11.2003; tenuto conto della condotta recidiva, che induce a considerare la squadra ed i suoi sostenitori elementi di sicuro rischio per l’ordine sociale e per l’incolumità delle persone nella prosecuzione del campionato; letti ed applicati in combinati disposti gli artt. n. 11, commi 1, 3 e 4 e n. 13, comma 1, lettera f), C.G.S., infligge alla società Club Napoli Cardito la squalifica del campo per due giornate, l’ammenda di € 1.500,00 e la penalizzazione di tre punti in classifica; nulla per la tassa non versata.
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