COMITATO REGIONALE CAMPANIA – 2003/2004 Comunicato Ufficiale n. 41 del 18 dicembre 2003- pubbl. su www.figc-campania.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO DOMICELLA – GARA ATL.TAURANO/DOMICELLA DEL 19.10.2003 – 2^ CAT.
COMITATO REGIONALE CAMPANIA - 2003/2004
Comunicato Ufficiale n. 41 del 18 dicembre 2003- pubbl. su www.figc-campania.it
Delibere della Commissione Disciplinare
RECLAMO DOMICELLA – GARA ATL.TAURANO/DOMICELLA DEL 19.10.2003 – 2^ CAT.
La C.D., letto il reclamo proposto dalla società Domicella in relazione alla gara in oggetto, rileva che lo stesso non può essere accolto. Osserva che la società deduce che alla gara in epigrafe avrebbe preso parte, senza averne titolo, il calciatore Grasso Andrea, schierato dalla società Atl. Taurano sebbene fosse stato squalificato per tre gare nel campionato 2002/2003, allorché militava nella società Real Taurano (come dal C.U. 90 del 2.5.2003, pag. 2346), sanzione non interamente scontata appunto alla data del 19.10.2003. Da accertamenti esperiti presso l’Ufficio Tesseramento è emerso che il calciatore Grasso Andrea, attualmente in forza alla società Atl. Taurano dal 18.10.2003, non è stato tesserato in precedenza per alcuna altra squadra, per cui la sua appartenenza alla società Real Taurano non era regolarizzata. Da quanto così accertato, deriva che la sanzione della squalifica per tre giornate inflitta al Grasso risulta inutilmente data, appunto per non essere egli, all’epoca, tesserato. La sanzione riportata nel decorso campionato era, quindi, priva di efficacia. Poiché dai fatti, così come accertati, emergono comunque elementi di responsabilità sia a carico della società Real Taurano, sia a carico del calciatore Grasso Andrea; P.Q.M.
DELIBERA
di rigettare il reclamo, con addebito della relativa tassa non versata; di trasmettere copia degli atti al Presidente del C.R. Campania, per le valutazioni di sua competenza in ordine al comportamento tenuto dal calciatore Grasso Andrea e dai responsabili della società Real Taurano.