COMITATO REGIONALE CAMPANIA – 2003/2004 Comunicato Ufficiale n. 41 del 18 dicembre 2003- pubbl. su www.figc-campania.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO NUOVA SOLOPACA – GARA REAL AIROLA/N.P.SOLOPACA DEL 1.11.03 – 1^ CAT.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA - 2003/2004 Comunicato Ufficiale n. 41 del 18 dicembre 2003- pubbl. su www.figc-campania.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO NUOVA SOLOPACA – GARA REAL AIROLA/N.P.SOLOPACA DEL 1.11.03 – 1^ CAT. La C.D. letto il reclamo della società N.P. Solopaca, con il quale si chiede l’applicazione dell’art. 12, comma 1, oppure del comma 4, lettera b), C.G.S.; in subordine, la ripetizione della gara. Letti gli atti ufficiali, ritiene che il reclamo sia infondato e che, pertanto, vada respinto. Infatti, escussi da questa Commissione sia il Presidente della società reclamante, sia il direttore di gara, quest’ultimo ha riferito che, sebbene la gara fosse connotata da un serie di episodi violenti, sia ad opera dei sostenitori della Real Airola, sia dai dirigenti, nonché dai calciatori dello stesso, la direzione della gara non ha subito condizionamenti o erronee decisioni da parte dello stesso. Infatti, la gara è stata condotta nella massima serenità ed i provvedimenti tecnici sono stati assunti nella piena scienza e coscienza. Poiché questa C.D. non può decidere in ordine all’azione volitiva di un torto e cioè dell’arbitro, nel caso ci occupa; P.Q.M. DELIBERA di rigettare il reclamo e dispone addebitarsi la tassa non versata.
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