COMITATO REGIONALE CAMPANIA – 2003/2004 Comunicato Ufficiale n. 41 del 18 dicembre 2003- pubbl. su www.figc-campania.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO OLD RANCH – GARA OLD RANCH/CAPRIOLI DELL’8.11.03 – 2^ CAT.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA - 2003/2004 Comunicato Ufficiale n. 41 del 18 dicembre 2003- pubbl. su www.figc-campania.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO OLD RANCH – GARA OLD RANCH/CAPRIOLI DELL’8.11.03 – 2^ CAT. La C.D., letto il reclamo, sentito l’arbitro a chiarimenti, ritiene lo stesso infondato. La società si duole che il direttore di gara, nelle dichiarazioni allegate al referto, abbia narrato i fatti in maniera contraddittoria e senza corrispondenza con quanto effettivamente accaduto a fine gara. Invero, gli episodi descritti dall’arbitro sono lineari nella loro conseguenzialità temporale e non sono stati incrinati da alcun elemento di contraddittorietà in sede di convocazione presso questa Commissione. In particolare, la circostanza addotta dalla società, relativa alla lontananza del direttore di gara, rispetto agli episodi qualificati dallo stesso come “rissa”, è stata confutata dall’arbitro, che ha potuto puntualmente individuare la condotta violenta dei calciatori Cammarosano, Di Renna e De Martino, sia prima dell’ingresso negli spogliatoi, sia all’interno degli stessi, grazie ad un finestrone dal quale si potevano osservare le aggressioni agli avversari. Inoltre, dal suddetto finestrone, il direttore di gara ha potuto individuare i tesserati che hanno scalciato la porta dello spogliatoio. Alla luce di quanto detto, questa Commissione ritiene equa e proporzionata la sanzione comminata a carico dei summenzionati calciatori. P.Q.M. DELIBERA di confermare integralmente i provvedimenti del Giudice Sportivo, emessi a carico dei calciatori Cammarosano Angelo, De Martino Giovanni, Di Renna Roberto della società Old Ranch; di addebitare la tassa, non versata, sul conto della società.
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