COMITATO REGIONALE CAMPANIA – 2003/2004 Comunicato Ufficiale n. 41 del 18 dicembre 2003- pubbl. su www.figc-campania.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO ROCCO MASSIMO (DIRIGENTE ATL. IRNO) GARA ATL.IRNO/TEMERARIA DEL 15.11.03 – 1^ CAT.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA - 2003/2004 Comunicato Ufficiale n. 41 del 18 dicembre 2003- pubbl. su www.figc-campania.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO ROCCO MASSIMO (DIRIGENTE ATL. IRNO) GARA ATL.IRNO/TEMERARIA DEL 15.11.03 – 1^ CAT. La C.D., letto il reclamo presentato dal sig. Rocco Massimo, esaminato il referto arbitrale e sentito personalmente l’interessato, in via preliminare rileva che, sostanzialmente, la parte ha confermato la sussistenza dell’evento, seppure in termini di semplice critica, scevri da elementi di effettiva aggressione. Nell’ambito, pertanto, del legittimo diritto di critica, la Giustizia Sportiva non ammette la facoltà di intervento nell’ espletamento delle funzioni precipue del direttore di gara in termini che possano indurre a coinvolgimento delle persone presenti con esposizione a rischio dell’ordine e della incolumità sociale. Dunque, tenuto conto della situazione non particolarmente grave, P.Q.M. DELIBERA di accogliere parzialmente il reclamo e, per l’effetto, di ridurre la sanzione dell’inibizione inflitta al dirigente della società Atl. Irno, sig. Rocco Massimo, fino a tutto il 15 gennaio 2004; di restituire la tassa versata.
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