COMITATO REGIONALE CAMPANIA – 2003/2004 Comunicato Ufficiale n. 43 del 30 dicembre 2003 – pubbl. su www.figc-campania.it Decisioni del Giudice Sportivo Campionato di Seconda Categoria ISTANZA DELLA SOCIETÀ REAL PUGLIANO
COMITATO REGIONALE CAMPANIA - 2003/2004
Comunicato Ufficiale n. 43 del 30 dicembre 2003 - pubbl. su www.figc-campania.it
Decisioni del Giudice Sportivo
Campionato di Seconda Categoria
ISTANZA DELLA SOCIETÀ REAL PUGLIANO
Il G.S., letta l’istanza della società Real Pugliano intesa ad ottenere la revoca dell’ammenda, a suo tempo inflitta alla stessa per “mancanza della forza pubblica”; visti gli atti ufficiali di gara che, per costante giurisprudenza costituiscono prova assoluta e privilegiata; svolti, altresì, opportuni accertamenti, rileva che la ripetuta società non ha ottemperato alla disposizione di questo Comitato in subjecta materia, ed in particolare per non aver consegnato all’arbitro della gara, prima dell’inizio della stessa, la copia della richiesta tempestivamente avanzata all’Organo di Polizia (C.U. n. 1 pag. 50 del 2/7/2003), per tali motivi;
DELIBERA
di rigettare la suddetta istanza.