COMITATO REGIONALE CAMPANIA – 2003/2004 Comunicato Ufficiale n. 43 del 30 dicembre 2003 – pubbl. su www.figc-campania.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO CANDIDA – GARA CANDIDA / S.POTITO ULTRA DEL 29.11.2003 – 2^ CAT.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA - 2003/2004 Comunicato Ufficiale n. 43 del 30 dicembre 2003 - pubbl. su www.figc-campania.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO CANDIDA – GARA CANDIDA / S.POTITO ULTRA DEL 29.11.2003 – 2^ CAT. La C.D., letto il reclamo, visti gli atti ufficiali, rileva che lo stesso è infondato. Invero, dalla lettura del referto arbitrale e dall’allegato supplemento, fonte privilegiata per la decisione emerge la gravità dei comportamenti posti in essere dai tesserati della società Candida: La stessa società, inoltre, senza ombra di dubbio risulta responsabile sia di mancata assistenza al direttore di gara, che di rinuncia a proseguire la gara. Pertanto le sanzioni comminate dal G.S. risultano congrue. P.Q.M. DELIBERA di rigettare il reclamo e di addebitare la tassa non versata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it