COMITATO REGIONALE CAMPANIA – 2003/2004 Comunicato Ufficiale n. 43 del 30 dicembre 2003 – pubbl. su www.figc-campania.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO CASALVELINO – GARA CASALVELINO / ATL.CAVA DEL 16.11.2003 – PROMOZIONE

COMITATO REGIONALE CAMPANIA - 2003/2004 Comunicato Ufficiale n. 43 del 30 dicembre 2003 - pubbl. su www.figc-campania.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO CASALVELINO – GARA CASALVELINO / ATL.CAVA DEL 16.11.2003 – PROMOZIONE La C.D., letto il reclamo avanzato dalla società Casalvelino, esaminati gli atti ufficiali ed il referto arbitrale, rileva: oltre i dubbi rappresentati dalla società reclamante il d.d.g. ha mostrato assoluta determinazione nella individuazione del dirigente della società reclamante ed ha confermato la sua perfetta identificazione per la funzione svolta nella gara. Nessuna incertezza dunque è residuata in ordine alla identificazione della persona sanzionata prima e riconosciuta successivamente. Inoltre, il d.d.g. ha fornito la ulteriore “prova logica” costituita dalla mancata contestazione nella immediatezza dei fatti. Stessa certificazione è stata attestata in ordine alle circostanze contestate al calciatore Santoro Giovanni dal d.d.g. P.Q.M. DELIBERA di rigettare il reclamo e di addebitare l’importo della tassa non versata a carico della società.
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