COMITATO REGIONALE CAMPANIA – 2003/2004 Comunicato Ufficiale n. 43 del 30 dicembre 2003 – pubbl. su www.figc-campania.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO MUGNANO – GARA MUGNANO / GRANAROLO CALCIO DEL 25.10.2003 – 2^ CAT.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA - 2003/2004 Comunicato Ufficiale n. 43 del 30 dicembre 2003 - pubbl. su www.figc-campania.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO MUGNANO – GARA MUGNANO / GRANAROLO CALCIO DEL 25.10.2003 – 2^ CAT. La C.D., letto il reclamo e visti gli atti ufficiali, rileva che il calciatore Folliero Ciro risultava squalificato per una gara per recidività (XIII infr.) al C.U. n. 96 del 22.5.2003, al C.U. n. 98 del 29.5.2003 (XIV infr.) ed al C.U. n. 99 del 5.6.2003 (XV infr.), pertanto, lo stesso calciatore avrebbe dovuto scontare 3 gg. di squalifica anche nella stagione sportiva successiva a quella in cui le sanzioni erano state irrogate. Nonostante il suddetto calciatore non prendesse parte alla gara del 9.10.2003, non aveva alcun titolo a partecipare alla gara de quo in quanto aveva a scontare altre due gg. di squalifica. P.Q.M. DELIBERA di accogliere il reclamo e di infliggere la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3 alla società Granarolo Calcio; nulla per la tassa non versata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2025 Dirittocalcistico.it