COMITATO REGIONALE CAMPANIA – 2003/2004 Comunicato Ufficiale n. 43 del 30 dicembre 2003 – pubbl. su www.figc-campania.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO PIETRELCINA 2000 – GARA PIETRELCINA / SPORTING GROTTA DEL 9.11.03 – 2^ CAT.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA - 2003/2004 Comunicato Ufficiale n. 43 del 30 dicembre 2003 - pubbl. su www.figc-campania.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO PIETRELCINA 2000 – GARA PIETRELCINA / SPORTING GROTTA DEL 9.11.03 – 2^ CAT. La C.D., lett il reclamo, esaminati gli atti di ufficio e in particolare il referto di gara e il supplemento, sentito l’arbitro personalmente e, svolte indagini dirette ad accertare la effettiva responsabilità del calciatore Girardi Marco; rilevato che non è stata raggiunta alcuna utile prova in ordine all’addebito di responsabilità a carico di Girardi Marco il quale, peraltro, pare non dimorante temporaneamente sul suolo nazionale; ritenuta assolutamente non superata la causa di riferimento a colpa del capitano i fatti di comportamento violento commessi da calciatori rimasti ignoti; con idrato che in merito alla ulteriore condotta di gara del capitano della squadra della società Pietrelcina 2000, vi sia prova piena e che la sanzione adottata dal G.S. appare congrua e commisurata alla gravità del comportamento siccome sanzionato dal C.G.S. P.Q.M. DELIBERA di rigettare il reclamo e di confermare la decisione assunta dal G.S. nei termini pubblicati sul C.U. n. 34 del 13.11.2003; dispone l’addebito della tassa non versata sul conto della società reclamante.
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