COMITATO REGIONALE CAMPANIA – 2003/2004 Comunicato Ufficiale n. 7 del 24 luglio 2003- pubbl. su www.figc-campania.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO A.D.SANTANGIOLESE – GARA AD SANTANGIOLESE / S. MARIA A VICO DEL 22.2.03 – 2^ CAT.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA - 2003/2004 Comunicato Ufficiale n. 7 del 24 luglio 2003- pubbl. su www.figc-campania.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO A.D.SANTANGIOLESE – GARA AD SANTANGIOLESE / S. MARIA A VICO DEL 22.2.03 – 2^ CAT. La C.D.,, vista la nota dell’Ufficio Indagini della F.I.G.C. prot.2442/IP/ac, pervenuta in data 26.6.2003, relativa agli accertamenti di cui alla delibera pubblicata sul C.U. n. 59 del 23.01.03 pag. 1463; rilevato che dalle risultanze delle indagini espletate è emerso che l’arbitro dopo aver visto de visu prima separatamente i sigg. Saccavino Carmine e Vincenzo e poi tutti e due insieme ha riconosciuto nel sig. Saccavino Carmine la persona che fu da lui identificata e che giocò la gara del 2.11.2002; accertata, dunque la regolarità di svolgimento della gara e delle posizioni dei calciatori che ad essa hanno partecipato; P.Q.M. DELIBERA di rigettare il reclamo e di addebitare la tassa non versata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it