COMITATO REGIONALE CAMPANIA – 2003/2004 Comunicato Ufficiale n. 7 del 24 luglio 2003- pubbl. su www.figc-campania.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO REAL PIETRAVAIRANO – GARA NUOVA ACQUAVIVA C. / REAL PIETRAVAIRANO DEL 21.12.02 – 3^ CAT.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA - 2003/2004 Comunicato Ufficiale n. 7 del 24 luglio 2003- pubbl. su www.figc-campania.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO REAL PIETRAVAIRANO – GARA NUOVA ACQUAVIVA C. / REAL PIETRAVAIRANO DEL 21.12.02 – 3^ CAT. La C.D., vista la nota dell’Ufficio Indagini della F.I.G.C. prot. 2714/IP/GM/ms, pervenuta in data 3 luglio 2003, relativa agli accertamenti in merito alla regolarità della gara in epigrafe; sciolta la riserva di cui alla propria delibera pubblicata sul C.U. n.80 del 3.4.2003; rilevato che dalle risultanze delle indagini espletate può, in definitiva, ritenersi che la gara sia stata conclusa dall’arbitro a causa delle proteste dei componenti la squadra della N.Acquaviva. P.Q.M. DELIBERA di accogliere il ricorso e di infliggere alla società Nuova Acquaviva C. la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 3-1 (acquisito sul campo); nulla per la tassa non versata.
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