COMITATO REGIONALE CAMPANIA – ATTIVITÀ AMATORI – 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N. 40 DEL 13/12/2001 – PUBBL. SU WWW.FIGC-CAMPANIA.IT DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO ISTANZA DELLA SOCIETÀ REAL ERCOLANESE

COMITATO REGIONALE CAMPANIA - ATTIVITÀ AMATORI – 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N. 40 DEL 13/12/2001 - PUBBL. SU WWW.FIGC-CAMPANIA.IT DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO ISTANZA DELLA SOCIETÀ REAL ERCOLANESE Il G.S., letta l’istanza della società Real Ercolanese intesa ad ottenere la revoca della sanzione dell’ammenda, a suo tempo, comminata alla stessa per assenza della F.P.; visti gli atti ufficiali di gara osserva che la richiesta per la presenza della F.P., anche se consegnata al direttore di gara in ossequio a quanto disposto in materia con C.U. n. 1 pag. 53 del 2/7/01 non offre la prova della effettiva presentazione all’Organo di Polizia, prova che doveva essere contenuta nella stessa all’atto della consegna. Per tali motivi; DELIBERA di rigettare la suddetta istanza.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it