COMITATO REGIONALE CAMPANIA – Attività Ricreativa – 2002/2003 Comunicato Ufficiale n. 19 del 12 settembre 2002 – pubbl. su www.figc-campania.it DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO GARA IL GABBIANO – E.V. TESSUTI DELL’8/6/02 TORNEO INTERSOCIALE
COMITATO REGIONALE CAMPANIA - Attività Ricreativa – 2002/2003
Comunicato Ufficiale n. 19 del 12 settembre 2002 - pubbl. su www.figc-campania.it
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
GARA IL GABBIANO - E.V. TESSUTI DELL’8/6/02 TORNEO INTERSOCIALE
Il G.S., vista la nota del 20/6/02, protocollo AR/124/ad, con la quale il responsabile del Settore per l’Attività Ricreativa comunicava a questo Giudice che il calciatore Romano Giuseppe nato il 25/8/1971 (soc. il Gabbiano), durante la gara in epigrafe, ed a seguito della notifica del provvedimento di espulsione per doppia ammonizione, colpiva l’arbitro con uno schiaffo all’occhio sinistro, provocandogli gonfiore ed infiammazione. Letto il Regolamento per l’Attività Ricreativa, pubblicato sul C.U. n. 214/1998 e, segnatamente, l’art. 12 che demanda al Giudice Sportivo l’adozione di sanzioni disciplinari di durata superiore a quello dello svolgimento del Torneo. Considerato infine, che il predetto calciatore benché non tesserato con società affiliate a questo C.R.C. risulta invece esserlo stato per l’Attività Ricreativa durante la commissione dell’episodio avanti descritto. Per tali motivi, visto l’art. 14 C.G.S.;
DELIBERA
di comminare al calciatore Romano Giuseppe la sanzione disciplinare della preclusione al tesseramento fino al 31/12/2004 per società affiliate alla F.I.G.C., compreso il Settore dell’Attività Ricreativo Amatoriale.