COMITATO REGIONALE CAMPANIA – ATTIVITÀ RICREATIVA – 2002/2003 Comunicato Ufficiale n. 90 del l’8/5/2003 – pubbl. su www.figc-campania.it Decisioni del Giudice Sportivo GARA F.C. ESPERIA / EDIL S. CHIARA DEL 5/4/2003 – TORNEO INTERSOCIALE SENIOR

COMITATO REGIONALE CAMPANIA - ATTIVITÀ RICREATIVA – 2002/2003 Comunicato Ufficiale n. 90 del l’8/5/2003 - pubbl. su www.figc-campania.it Decisioni del Giudice Sportivo GARA F.C. ESPERIA / EDIL S. CHIARA DEL 5/4/2003 - TORNEO INTERSOCIALE SENIOR Il G.S., vista la nota del 10/04/2003, prot. N. 165/ad, con la quale il responsabile del Settore per l’Attività ricreativa comunicava a questo Giudice che i calciatori Corato Ciro, nato il 23/01/57 (società Edil S. Chiara) e Del Giudice Michele nato l’8/12/58 (società Edil S. Chiara) durante la gara in epigrafe, e segnatamente, il primo già espulso al 43° del p.t. durante l’intervallo tentava ripetutamente di aggredire l’arbitro, non riuscendovi solo grazie all’intervento di altri calciatori e, il secondo espulso al 10° del s.t., all’atto della notifica del provvedimento, lo colpiva con uno schiaffo e tentava di colpirlo nuovamente non riuscendovi sempre grazie all’intervento di altri calciatori. Letto il regolamento per l’Attività Ricreativa pubblicato sul C.U. n. 214/1998 e, segnatamente, l’art. 12 che demanda al G.S. l’adozione di sanzioni disciplinari di durata superiore a quelle dello svolgimento del Torneo. Considerato che, infine, il predetto calciatore benché non più tesserato con società affiliate a questo C.R.C. risulta invece esserlo stato per l’Attività Ricreativa durante la commissione dell’episodio avanti descritto. Per tali motivi, visto l’art. 14 C.G.S.; DELIBERA di comminare ai calciatori Corato Ciro la sanzione disciplinare della preclusione al tesseramento fino al 30 giugno 2003 per società affiliate alla F.I.G.C., compreso il Settore delle Attività Ricreativo Amatoriali; e Del Giudice Michele la sanzione disciplinare della preclusione al tesseramento fino al 25 ottobre 2005 per società affiliate alla F.I.G.C., compreso il Settore delle Attività Ricreativo Amatoriali.
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