– COMITATO REGIONALE CAMPANIA – Campionato di Calcio a 5 Serie C1 – 2002/2003 Comunicato Ufficiale n. 43 del 21 novembre 2002 – pubbl. su www.figc-campania.it – Decisioni del Giudice Sportivo GARA REAL VESUVIO – AR.TE.MA. DEL 16/11/02

- COMITATO REGIONALE CAMPANIA - Campionato di Calcio a 5 Serie C1 - 2002/2003 Comunicato Ufficiale n. 43 del 21 novembre 2002 - pubbl. su www.figc-campania.it - Decisioni del Giudice Sportivo GARA REAL VESUVIO - AR.TE.MA. DEL 16/11/02 Il G.S., letto il referto arbitrale nonché il supplemento allo stesso redatto dall’arbitro e dal secondo arbitro, rileva che durante il corso del primo tempo due tifosi locali tentavano di scavalcare la rete di recinzione non riuscendovi per il tempestivo intervento dei dirigenti che si adoperavano a tanto, data l’assenza della F.P. sebbene richiestone la presenza. Al 20° del s.t. a seguito dell’espulsione di un calciatore locale l’arbitro veniva attinto con numerosi sputi da alcuni tifosi che tentavano nuovamente di invadere il campo. Al 24° del s.t. a seguito di un’altra espulsione di un calciatore locale alcuni tifosi del Real Vesuvio, divelta la rete di recinzione, entravano sul terreno di gioco e uno di essi colpiva l’arbitro con un violento pugno all’occhio destro facendolo cadere a terra. A questo punto il massaggiatore Andreozzzi Gennaro del Real Vesuvio, approfittando della situazione colpiva ripetutamente l’arbitro ancora a terra con calci e pugni. Riuscitosi ad alzare l’arbitro cercava di rientrare negli spogliatoi inseguito da due - tre tifosi che lo ingiuriavano e venivano fermati dal sig. Starnella Francesco. L’arbitro ed il secondo erano costretti a chiamare la P.S. che li scortava fuori dalla struttura. Successivamente l’arbitro era costretto a ricorrere alle cure mediche presso l’ospedale di Castellammare per il persistente dolore e lo stordimento a seguito del colpo subito. Per tutto quanto su esposto in applicazione dell’art. 12 C.G.S.; DELIBERA di infliggere alla società Real Vesuvio la punizione della perdita della gara con il punteggio di 0-3, nonché la squalifica del campo di gioco per due giornate effettive di gara e di comminare l’ammenda di € 775.00. per i provvedimenti ai singoli si rimanda alla camicia di gara.
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