COMITATO REGIONALE CAMPANIA – Campionato di Calcio a 5 serie C1 – 2002/2003 Comunicato Ufficiale n. 61 del 30 gennaio 2003 – pubbl. su www.figc-campania.it Decisioni del Giudice Sportivo GARA A.N. BENEVENTO – ANTARES CLUB DEL 25/1/03

COMITATO REGIONALE CAMPANIA - Campionato di Calcio a 5 serie C1 - 2002/2003 Comunicato Ufficiale n. 61 del 30 gennaio 2003 - pubbl. su www.figc-campania.it Decisioni del Giudice Sportivo GARA A.N. BENEVENTO – ANTARES CLUB DEL 25/1/03 Il G.S., letto il referto arbitrale ed il supplemento allo stesso, nonché il rapporto del Commissario di Campo, rileva che, nonostante vi fosse regolare richiesta, la F.P. era assente sul campo. Durante lo svolgimento della gara i sostenitori della società A.N. Benevento lanciavano sputi ed acqua all’indirizzo dell’arbitro ed uno di essi cercava di colpire l’arbitro con un ombrello attraverso la rete di recinzione per quattro volte. Al 28° del s.t. veniva allontanato il dirigente della società Antares per essere entrato indebitamente in campo rivolgendo frasi ingiuriose all’arbitro. Al 29’ del s.t., a seguito della quinta segnatura dell’A.N. Benevento, il calciatore n. 5 della stessa società, Palatella Francesco si portava nei pressi della rete di recinzione ed ingiuriava il suindicato dirigente, creando un clima di tensione che, degenerava in una aggressione da parte del pubblico nei confronti dello stesso dirigente. A questo punto, i calciatori Palatella Francesco e Bovio Walter uscivano dal terreno di gioco e si portavano sugli spalti per prendere parte alla rissa. Quindi, ristabilitasi la calma i direttori di gara decidevano di continuarla “pro forma” data ormai l’insussistenza dei presupposti di portarla a temine in modo regolare, dato il generale clima di tensione ed i provvedimenti che si sarebbero dovuti adottare nei confronti dei calciatori locali. Tutto quanto su esposto in applicazione dell’art. 12 CGS; DELIBERA di infliggere alla società A.N. Benevento la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-2; di comminare alla società A.N. Benevento l’ammenda di € 255.00, nonché la squalifica del campo di gioco per una gara effettiva. Per i provvedimenti nei confronti dei singoli si rimanda alla camicia di gara.
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