COMITATO REGIONALE CAMPANIA – Campionato di Eccellenza – 2002/2003 Comunicato Ufficiale n. 33 del 24/10/2002 – pubbl. su www.figc-campania.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO TURRIS 1944 – GARA TURRIS 1944 / S. GIORGIO A CREMANO DEL 29.09.2002 – ECC.
COMITATO REGIONALE CAMPANIA - Campionato di Eccellenza – 2002/2003
Comunicato Ufficiale n. 33 del 24/10/2002 - pubbl. su www.figc-campania.it
Delibere della Commissione Disciplinare
RECLAMO TURRIS 1944 - GARA TURRIS 1944 / S. GIORGIO A CREMANO DEL 29.09.2002 - ECC.
La C.D. letto il reclamo, visti gli atti ufficiali, rileva che lo stesso è fondato. Invero, considerato che i termini di rito, possono considerarsi sanati a seguito della trasmissione degli atti da parte del Giudice Sportivo alla C.D. competente. Rileva: la società reclamante ha invocato il provvedimento sostenendo la illecita partecipazione del giocatore Scala Raffaele alla gara del 29.09.2002 disputata con la società S. Giorgio. Quest’ultima, nulla eccependo in relazione alla legittimità e alla legittimazione del reclamo e della reclamante ha solamente negato la pubblicazione della sanzione sul C.U. e ha sollevato dubbi sulla identità del giocatore e negato il trasferimento dello stesso ad altra società. Sta di fatto che è documentalmente dimostrato che il giocatore Scala Raffaele ha subito una doppia ammonizione nel corso di svolgimento del torneo ricreativo, organizzato dalla stessa società Turris, e conseguentemente la squalifica pubblicata sul C.U. n.3 del 4.6.2002 e successivamente ha partecipato senza alcuna interruzione alle gare di campionato in prima squadra della società di appartenenza. É fuori di dubbio che trattasi della stessa persona perché, in ogni circostanza identificato con C.I. n.5794206. A questo punto, risultando sostanzialmente equiparate le modalità di esecuzione delle sanzioni a mente della circolare n. 4 del 3.09.1993 e della circolare interpretativa del 6.09.2002 pubblicata sul C.U. n.17, in quanto con assoluta evidenza, la partecipazione a gare di Torneo ricreativo è equiparabile alla partecipazione a gare amichevoli, indipendentemente dalla appartenenza o meno alla stessa società, il giocatore colpito da squalifica, è tenuto a scontare la sanzione nella prima giiornata di campionato della prima squadra. Siccome, dagli atti ufficiali risulta incontrovertibilmente che la squalifica non è stata scontata non può ritenersi legittima la partecipazione del giocatore alla gara e pertanto il reclamo deve essere accolto. Ciò premesso, la C.D.
DELIBERA
di accogliere il reclamo e per l’effetto di infliggere alla società S. Giorgio la punizione sportiva della perdita della gara disputata in data 29.09.2002 con la società Turris 1944 con il punteggio di 0-2 per aver schierato in campo il calciatore Scala Raffaele senza che quest’ultimo avesse scontato la squalifica pubblicata sul C.U. n.3 del 4.6.2002;
nulla perla tassa non versata.