COMITATO REGIONALE CAMPANIA – Campionato di Eccellenza – 2002/2003 Comunicato Ufficiale n. 65 del 13 febbraio 2003 – pubbl. su www.figc-campania.it Decisioni del Giudice Sportivo GARA S. ANTONIO ABATE – POLLESE DELL’8/2/03
COMITATO REGIONALE CAMPANIA - Campionato di Eccellenza – 2002/2003
Comunicato Ufficiale n. 65 del 13 febbraio 2003 - pubbl. su www.figc-campania.it
Decisioni del Giudice Sportivo
GARA S. ANTONIO ABATE - POLLESE DELL'8/2/03
Il G.S., esaminato il referto, rileva che la società Pollese ha violato la normativa pubblicata sul C.U. n. 1 pag. 11 dell'1/7/02 che fa obbligo alle società d'impiegare fin dall'inizio della gara e per tutta la durata della stessa almeno un calciatore nato dall'1/1/1984 in poi. Invero, al 32° del s.t., sostituiva il calciatore n. 9 Izzo Gennaro, nato il 21/7/1984, con altro calciatore che non aveva i prescritti requisiti di età e, pertanto, rimaneva senza alcun calciatore nato dall'1/1/1984 in poi, violando la su richiamata disposizione. Per tali motivi, Visto l'art. 12 C.G.S.,
DELIBERA
di comminare alla società Pollese la sanzione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-5 (acquisito sul campo). Si rimanda alla camicia di gara per i provvedimenti disciplinari a carico dei singoli.