COMITATO REGIONALE CAMPANIA – Campionato di Prima Categoria – 2002/2003 Comunicato Ufficiale n. 44 del 28 novembre 2002 – pubbl. su www.figc-campania.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO IRPINIA TEORA – GARA CARDITO / IRPINIA TEORA DEL 9.11.2002 – 1^ cat.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA - Campionato di Prima Categoria – 2002/2003 Comunicato Ufficiale n. 44 del 28 novembre 2002 - pubbl. su www.figc-campania.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO IRPINIA TEORA - GARA CARDITO / IRPINIA TEORA DEL 9.11.2002 - 1^ cat. La C.D., letto il reclamo proposto dalla società Irpinia Teora in relazione alla gara in oggetto, rilevato che lo stesso è infondato essendo emersa la posizione regolare del calciatore D’Alessandro Vincenzo, il quale, squalificato per sette gare, nel corso del Campionato 2001/2002 (cfr. C.U. n. 85 del 9.5.2002) scontava una giornata di squalifica nell’ultima giornata del campionato predetto. Lo stesso calciatore in data 9.9.2002 veniva trasferito alla società Eclanese e non veniva inserito in distinta nelle gare del 22/09.; 29/09; 6/10; 13/10; 20/10; 27/10/2002 per un totale di sei gare; in data 31.10.2002 l’Eclanese lo cedeva alla società di provenienza, e lo stesso, pertanto, aveva scontato le giornate di squalifica ed aveva quindi titolo a partecipare alla gara oggetto del reclamo. P.Q.M. DELIBERA di rigettare il reclamo e di addebitare la tassa non versata sul conto della società Irpinia Teora.
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