COMITATO REGIONALE CAMPANIA – Campionato di Prima Categoria – 2002/2003 Comunicato Ufficiale n. 44 del 28 novembre 2002 – pubbl. su www.figc-campania.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO ATL. IRNO – GARA ATL. IRNO / SPES DEL 5.10.2002 – 1^ CAT.
COMITATO REGIONALE CAMPANIA - Campionato di Prima Categoria – 2002/2003
Comunicato Ufficiale n. 44 del 28 novembre 2002 - pubbl. su www.figc-campania.it
Delibere della Commissione Disciplinare
RECLAMO ATL. IRNO - GARA ATL. IRNO / SPES DEL 5.10.2002 - 1^ CAT.
La C.D., letto il reclamo della società Atl. Irno in relazione alla gara in oggetto, rileva che lo stesso è fondato essendo emersa la posizione irregolare del calciatore Miglino Nicola, il quale, ancorché colpito dal provvedimento di squalifica per una giornata di gara come da C.U. n. 75 dell’11.4.2002, e non scontata, ha partecipato alla gara Atl.Irno / Spes del 5.10.2002. Invero, rilevato che: il calciatore Miglino Nicola doveva scontare una giornata di squalifica, inflittagli nell’ultima gara del Campionato 2001/2002 di Attività Mista, disputata con la squadra di appartenenza, società S.Anna; lo stesso non ha scontato la suddetta squalifica nella precedente annata sportiva in gare ufficiali della squadra per la quale egli giocava quando è avvenuta l’infrazione che ha determinato il provvedimento (art.12 c.6) C.G.S.; il predetto calciatore ha mutato società di appartenenza e, pertanto, contrariamente a quanto previsto per il calciatore tesserato con la medesima società, in ossequio alla circolare n. 4 del 3.9.1993, la sanzione doveva essere scontata nella prima gara ufficiale che la prima squadra della nuova società di appartenenza avrebbe disputato, che nella fattispecie è stata la gara del 5.10.2202 tra Atl. Irno e S.C. Spes; considerato, infine, che tale irregolarità comporta, ai sensi dell’art.12 punto 5) lett. a) C.G.S., la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-2; la C.D.
DELIBERA
in accoglimento del reclamo, di infliggere alla società S.C.Spes la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-2; nulla per la tassa non versata.