COMITATO REGIONALE CAMPANIA – Campionato di Prima Categoria – 2002/2003 Comunicato Ufficiale n. 59 del 23 gennaio 2003 – pubbl. su www.figc-campania.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO CLUB BATTIPAGLIA – GARA VOLCEI / CLUB BATTIPAGLIA DEL 22.12.2002 – 1^ CAT.
COMITATO REGIONALE CAMPANIA - Campionato di Prima Categoria – 2002/2003
Comunicato Ufficiale n. 59 del 23 gennaio 2003 - pubbl. su www.figc-campania.it
Delibere della Commissione Disciplinare
RECLAMO CLUB BATTIPAGLIA - GARA VOLCEI / CLUB BATTIPAGLIA DEL 22.12.2002 - 1^ CAT.
La società Club Battipaglia Calcio ha proposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo che ha squalificato il calciatore Ruggiero Giulio per quattro gare effettive. La C.D. letto il reclamo, rileva: la società ha rinunciato all’audizione in data odierna, preliminarmente giova ricordare che il provvedimento disciplinare si svolge senza contraddittorio e quindi non consentendo l’assunzione di testimonianze , basandosi in assoluto sull’atto ufficiale che è il referto arbitrale, che se non è viziato da illogicità, costituisce fonte primaria e privilegiata di prova. Tanto precisato, le allegazioni difensive della reclamante appaiono prive di pregio, peraltro interessate e confliggenti con il contenuto del referto arbitrale. Esaminando la congruità della sanzione inflitta al calciatore Ruggiero Giulio, la misura della stessa appare del tutto adeguata. Tanto premesso,
DELIBERA
di respingere il reclamo proposto e dispone l’addebito della tassa non versata sul conto della società.
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