COMITATO REGIONALE CAMPANIA – Campionato di Prima Categoria – 2002/2003 Comunicato Ufficiale n. 67 del 20/2/2003 – pubbl. su www.figc-campania.it Decisioni del Giudice Sportivo GARA PRO VALDIANO – REAL POLLESE DEL 16/2/03

COMITATO REGIONALE CAMPANIA - Campionato di Prima Categoria – 2002/2003 Comunicato Ufficiale n. 67 del 20/2/2003 - pubbl. su www.figc-campania.it Decisioni del Giudice Sportivo GARA PRO VALDIANO – REAL POLLESE DEL 16/2/03 Il G.S., letto il referto di gara d il rapporto del C.C.; considerato che , a fine gara, una quindicina di tifosi del Pro Valdiano cercavano di entrare nello spazio antistante gli spogliatoi per aggredire il direttore di gara ma non vi riuscivano per l’intervento del C.C. che faceva intervenire i Carabinieri. Che il direttore di gara ed il C.C. potevano abbandonare il campo di gioco solo con l’ausilio dei Carabinieri che li scortavano con la loro auto per circa dieci KM. Che già nel superare l’abitato di Sala Consilina, l’auto del C.C. con a bordo anche l’arbitro veniva fatto oggetto di sputi e minacce da parte dei componenti di un’altra auto che nel frattempo l’aveva raggiunta. Che superato tale ostacolo l’arbitro ed il C.C. raggiungevano la stazione di servizio di Campagna posta sull’autostrada SA-RC e, non appena discesi dall’auto, venivano aggrediti da tifosi del Pro Valdiano uno dei quali gli sottraeva la borsa contenente anche le distinte di gara, mentre un altro colpiva l’arbitro con due pugni alla testa e con vari pugni al corpo, provocandogli contusioni varie e la frattura del dito medio della mano sinistra, inoltre, anche il C.C. veniva colpito con un calcio alla gamba tanto che entrambi necessitavano di cure presso il Pronto Soccorso dell’Ospedale di Eboli; vista la gravità dei fatti verificatisi. Per tali motivi, letto l’art. 13 C.G.S., I° comma, lettera H); DELIBERA di escludere la società Pro Valdiano dal Campionato di Prima Categoria, con l’assegnazione al Campionato di Seconda Categoria per la stagione sportiva 2003/2004. Per i provvedimenti disciplinari ai singoli si rimanda alla camicia di gara.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it